Art. 12.
(Scioglimento del matrimonio).

      1. La sentenza di accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del genere di cui all'articolo 7 produce lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile vigenti in materia e della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.